Statuto - COSTACO

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STATUTO
 TITOLO I
Denominazione - Sede – Durata
Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita una società cooperativa, denominata: " CO.STA.CO.  Società  Cooperativa sociale  ".  Essa può utilizzare la denominazione  abbreviata di " COSTACO S. C. S. "
La sede è fissata nel Comune di Macerata.
E' facolta' dell'organo amministrativo trasferire la sede sociale  nell'ambito del Comune suindicato; spetta invece ai soci decidere la  istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonche' il  trasferimento della sede in Comune diverso.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei  relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice  civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonche' le disposizioni  in materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili  con la disciplina cooperativistica
Art. 2 – Durata
La durata della società è fissata fino al 31/12/2026 e potrà essere  prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di  scadenza.
TITOLO II
Disciplina di riferimento
Art. 3 – Normativa generale
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente  statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel  Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle  previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a  responsabilità limitata.
Art. 4 – Normativa speciale
Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 59/1992
Art. 5 – (Regime Mutualistico)
La cooperativa, nell'ambito delle proprie attivita', intende orientare  la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio  mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del  Codice Civile.
TITOLO III
Scopo - Oggetto – Esercizio dell’attività
Art. 6 – Scopo sociale
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello  dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e  all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle  attività di impresa di seguito indicate, finalizzate all'inserimento ed  all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi  degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91 .
La Cooperativa, inoltre, si propone i seguenti scopi in conformità agli interessi e ai requisiti dei propri soci:
a) promuovere il miglioramento economico, morale, e culturale dei soci,  attraverso la fornitura, in prevalenza ai soci,   di servizi di ogni  tipo alle migliori condizioni economiche possibili (es. servizi  culturali, consulenziali, turistico-ricreativi);
b) fornire ai soci e ai loro familiari, attraverso la stipula di  specifiche convenzioni con imprese e enti, la possibilità di acquisire  bene e servizi alle
condizioni migliori possibili, senza conseguire redditi vantaggiosi. La  società Cooperativa può partecipare a consorzi o ad associazioni  nazionali che abbiano per scopo la tutela e l’incremento della  cooperazione. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività  connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli  atti e concludere tutte le operazioni necessarie agli scopi sociali o  comunque direttamente o      indirettamente attinenti ai  medesimi.  Potrà anche stipulare particolari intese con istituzioni affini per il  raggiungimento degli scopi e dare in gestione anche parziale attività  commerciali.
La Cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare i  soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandola  nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione  alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.
- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo  Stato, dalla Regione, o da Enti Locali, nonché finanziamenti e  contributi disposti da organismi pubblici e privati, interessati allo  sviluppo delle attività sociali ( sportive-ricreative-culturali).
- compiere tutte le operazione contrattuali di natura mobiliare,  immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenute necessarie o  utili al conseguimento degli scopi sociali.
Art. 7 – Esercizio dell’attività
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci  lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui  all’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.
TITOLO IV
Soci
Art. 8 – Requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi a soci cooperatori:
-       i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno  di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla  natura dell’impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro  capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione  professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio  dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa
-       le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della  legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i  lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato  soggettivo
-       gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti   alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell’art.  10 L. n. 381/91;
-       i dipendenti pubblici e di enti di diritto pubblico, tutti i  dipendenti dell’amministrazione di Macerata, tutti i vedovi/e,  pensionati/e, ivi compresi i loro familiari, di qualunque provenienza,  tutte le persone fisiche e giuridiche e le società di ogni genere.  L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio  mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della  cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità della  cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione  alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
Possono essere altresì ammessi come
soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano  in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad  altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano  un’attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi  esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione  dell’organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle  condizioni dell’ulteriore rapporto.
Art. 9 – Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’organo  amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti  dati ed elementi:
a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza,  codice fiscale, recapito telefonico eventuale indirizzo e-mail;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale  esperienza professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della  cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e  delle condizioni dell’ulteriore rapporto di scambio mutualistico che  intende instaurare in conformità con il presente statuto e con  l’apposito regolamento;
c) l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non  dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al  limite massimo fissato dalla legge;
d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti  interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
Art. 10 – Procedura di ammissione
L’organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle  condizioni di cui all’articolo 9 e l’inesistenza delle cause di  incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le  modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l’organo amministrativo  deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla  all’interessato.
In tal caso, l’aspirante socio può, entro 60 giorni dalla  comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci  l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva  convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell’organo  amministrativo, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito  dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data  dell’assemblea stessa.
L’organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni  delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
I soci hanno diritto al rilascio di una tessera sociale di  riconoscimento comprendente tutto il nucleo familiare; le persone  giuridiche e le società avranno diritto a tante tessere secondo le quote  versate.
Art. 11 – Obblighi dei soci
I soci sono obbligati a versare con le
modalità e i termini che verranno indicati dall’organo amministrativo:
- la tassa di ammissione pari ad € 5,16 (euro cinque e sedici centesimi)
- l’importo delle quote minime prescritte pari ad euro venticinque e ottantadue centesime cadauna
- l’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea;
Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità  professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato  dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro  disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore  rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto,  dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli  organi sociali.
Art. 12 – Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori
L'organo amministrativo puo' deliberare , nei limiti previsti dalla  legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale  in ragione dell'interesse:
a) alla loro formazione professionale
b) al loro inserimento nell'impresa.
I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
L’organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:
- coloro che devono completare o integrare la loro formazione  professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed  economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della  cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in
coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
La delibera di ammissione dell’organo amministrativo, in conformità con  quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:
- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di  formazione professionale o di inserimento nell’assetto produttivo della  cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al  momento dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 20 per  cento di quello previsto per i soci ordinari.
Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il  socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci  cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla  delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la  formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti  dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di  partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al  proprio inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal caso, l’organo  amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di  socio ordinario all’interessato, secondo le modalità e con gli effetti  previsti per i soci ordinari.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare  alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione  delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell’apposito  regolamento o nei casi previsti dalla legge, l’organo amministrativo può  deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio  speciale secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
Art. 13 – Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
Il recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
L’organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione  per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e  del presente statuto, legittimano il recesso.
Se i presupposti del recesso non sussistono, l’organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.
Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il  rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di  accoglimento della domanda.
Art. 14 – Esclusione
L’esclusione è pronunciata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:
a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l’ammissione in cooperativa;
b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità  previste dal precedente articolo 8 senza la prevista autorizzazione  dell’organo amministrativo;
e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto,  dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi  sociali;
f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle  quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad  altro titolo verso la cooperativa;
g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla  comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.
Art. 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione
Salvo diversa e motivata decisione dell’organo amministrativo, alla  deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue  la risoluzione dell’ulteriore rapporto di scambio mutualistico.
In caso di recesso, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si  risolverà alla data di delibera dell’organo amministrativo con cui si  constatano i legittimi motivi del recesso.
In caso di esclusione, l’ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si  risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di  esclusione.
Art. 16 – Diritti conseguenti al recesso o all’esclusione
I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del  capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La liquidazione – eventualmente ridotta in
proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base  del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento  del rapporto sociale.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove  versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia  stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo  2545-quinquies del codice civile .
Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e  dell’eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo  di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 17 – Morte del socio
In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto  al  rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,  nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.
TITOLO V
Strumenti finanziari
Art. 18 – Strumenti finanziari
Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di  debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad  investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad  investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell’articolo 2483 del  codice civile e dell’articolo 111-octies delle disposizioni attuative.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:
- l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli
interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.
La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che  vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento  dei titoli.
All’assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente  articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto  dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili  con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VI

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili
Art. 19 – Patrimonio sociale
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a)  dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da  quote , ciascuna del valore  non inferiore  ad Euro 25,82 (Euro  venticinque e ottantaduecentesimi)  e non superiore ai limiti di legge;
2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo  articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai  soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
3) dall’eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme  versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni  degli organi sociali;
4) dalla riserva straordinaria;
5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’assemblea e/o previsto per legge.
6) attrezzature, impianti, mobili e materiali vari in dotazione presso la sede sociale.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel
limite delle quote sociali sottoscritte.
Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere  ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all’atto del  suo scioglimento.
Art. 20 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede  alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di  cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell’art. 2513 del codice civile.
Il bilancio è accompagnato, ove obbligatorio per legge, dalla relazione  sulla gestione o dalla nota integrativa nella quale dovranno essere  specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per  il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere  di cooperativa a mutualità prevalente della società.
In tale relazione o nota integrativa ,gli amministratori illustrano  anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo  all’ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per  l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o,  qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364  del C.C, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della  scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale,  dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse
eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180  giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione  sulla gestione o nella nota integrativa.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.
Art. 21 – Ristorni
L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti  in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di  amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici  ulteriori a titolo di ristorno.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla  qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i  criteri stabiliti dall’apposito regolamento.
I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento  gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.
Art. 22 – Destinazione dell’utile
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo  della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di  ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi  vigenti in materia e dal precedente art. 21;
d) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale  effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in  misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi,  aumentato di due punti e mezzo;
e) un’eventuale quota ad eventuale rivalutazione del capitale sociale  sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per  il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
f) quanto residua alla riserva straordinaria.
In ogni caso l’assemblea potrà deliberare, ferme restando le  destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei  requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni  dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia  devoluta alle riserve indivisibili.
Art. 23 – Trasferimento delle quote sociali
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,  ne' essere cedute con effetto verso la societa', senza la autorizzazione  degli amministratori.
Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne  comunicazione scritta all’organo amministrativo con lettera  raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere  comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote  sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente a  condizione che abbia i requisiti richiesti per l’ammissione.
Il provvedimento che nega la socio l’autorizzazione al trasferimento  delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro  60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al  collegio arbitrale.

TITOLO VII
Organi sociali
Art. 24 – Sistema di amministrazione e organi sociali
Sono organi sociali:
a) l’assemblea dei soci;
b) l’organo amministrativo;
c) il collegio dei sindaci se nominato;
Sezione I – Assemblea
Art. 25  – Decisioni dei soci riuniti in assemblea
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla  legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più  amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero  complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro  approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1.         l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2.         la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;
3.         la nomina dei sindaci nei casi previsti dall'articolo 2477  del C.C. e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4.         le modificazione dello statuto;
5.         la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6.         la decisione di compiere operazioni che comportano una  sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante  modificazione dei diritti dei soci;
7.         la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione  assembleare, con le modalità previste dall’articolo 2479-bis c.c.
Art.26) Convocazione
L’assemblea è convocata dall’organo
amministrativo mediante avviso contenente l’indicazione delle materie  da trattare, del luogo dell’adunanza e della data e ora della prima e  della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la  prima.
La  convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, nel rispetto delle  disposizioni del C.C., mediante comunicazione pervenuta a ciascun socio a  mezzo raccomandata postale A.R. almeno (otto) cinque giorni prima  dell'assemblea.
L'assemblea e' convocata con avviso trasmesso ai soci risultanti dal  libro dei soci, con lettera raccomandata, atta a fornire la prova  dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato  per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal  libro soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo; come il servizio  postale ordinario, il servizio telefax, l’e-mail di posta elettronica,  l’invio di sms telefonici, l’avviso esposto nella sede sociale, l’avviso  pubblico a mezzo stampa sui quotidiani locali, l’avviso a mezzo  volantinaggio, l’avviso con comunicazione sul sito internet della  societa’, l’avviso a mezzo di comunicazione telefonica. In caso di  convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,  l'avviso deve essere spedito al numero di telefax all'indirizzo di posta  elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente  comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente  costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con  diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi  amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data  tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L’assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 giorni dalla  chiusura dell’esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque  non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) così come  previsto nell’art. 20 del presente statuto.
Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto  necessario dall’organo amministrativo  o ne sia fatta richiesta per  iscritto, contente l’indicazione delle materie da trattare, da tanti  soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci  cooperatori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
Art. 27 – Costituzione dell’assemblea
L’assemblea è validamente costituita:
-           in prima convocazione quando intervengono personalmente o  per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
-           in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia in prima come  in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti  dei soci presenti o rappresentati.
Tuttavia, l’assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione  della società, sarà validamente costituita,  in prima convocazione con  la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci; in seconda  convocazione qualunque sia il numero dei  soci intervenuti o  rappresentati aventi diritto al voto. Sia in
prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto  favorevole dei tre quarti (3/4) dei voti spettanti ai soci presenti o  rappresentati.
Art. 28 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel  libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento  delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto  di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall’art.  12 del presente statuto.
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali  possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia  all’art. 12 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente  all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega  scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni  socio non possono essere conferite più di 5 (cinque) deleghe.
Art. 29 – Presidenza dell’assemblea
L’assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del  consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del  consiglio di amministrazione o da persona designata dall’assemblea  stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è  fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti.
Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione,  accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo  svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
SEZIONE II – Organo amministrativo
Art. 30 – Amministratori
La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un  amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un  numero di soci non inferiore a tre e non superiore a 35 , su decisione  dei soci in sede di nomina.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l’amministrazione  della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché  la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci  cooperatori.
L’amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai  soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi e  scadono alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio  relativo all'ultimo esercizio delle carica . Essi possono essere  rieletti.
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato  dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è  stato ricostituito.
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il  consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un  vice presidente.
Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per  il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo  all’amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di  amministrazione.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Art. 31 – Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è  convocato dal Presidente tutte le  volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo  richiedano un terzo degli amministratori.
La convocazione, recante l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora  della riunione,  deve essere spedita a tutti gli amministratori,  sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad  assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima  dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni  sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono  tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è  necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica;  le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei  presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal  presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto  nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione della cooperativa.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a  singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i  necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di  esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti  le materie indicate dall’articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri  in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri  provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice  civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in  carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei  mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti  gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto  d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere  nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza  del Collegio sindacale, l' Amministratore unico o il Consiglio di  Amministrazione è tenuto a fari ricorso alla decisione dei soci e rimane  in carica fino alla sua sostituzione.
Art.32 – Compensi agli amministratori
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle  spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso se  determinato dall’Assemblea all’atto della nomina o successivamente.
La remunerazione degli amministratori investiti della carica di  Presidente e Vice Presidente o Consigliere delegato è stabilita dal  Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale  (se nominato).
L’Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione  di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari  cariche.
Art.33– Rappresentanza legale
La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all’amministratore unico.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza  della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente  ed ai consiglieri delegati, se nominati.
SEZIONE III – Collegio sindacale e controllo contabile
Art. 34 Collegio sindacale
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543,  comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del  collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti  eletti dall’assemblea.
L’assemblea nomina il presidente del collegio stesso.
Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea  convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio  della carica. Essi sono rieleggibili.
Il collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello  statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in  particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo  e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche  individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la  facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a  società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su  determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti  organi
delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo,  i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono  avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non  debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza  previste dall’art. 2399 del codice civile.
L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di  esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il  conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito  della prevalenza mutualistica.

TITOLO VIII

Scioglimento e altre disposizioni
Art. 35– Scioglimento
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli  amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una  corrispondente dichiarazione presso l’ufficio del registro delle  imprese.
Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa  o deliberato lo scioglimento della stessa, l’assemblea, con le  maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello  statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri  dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di  liquidazione.
La società potrà, in qualunque momento,
revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della  causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le  modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.
Art. 36 – Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione  del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e  lo sviluppo della cooperazione.
Art. 36 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti  approvati dall’assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi  comprese quelle relative alla validità all’interpretazione e  all’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle  deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso  od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i  soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di  tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente della Camera di  Commercio di Macerata.
L’autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.
Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà  effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del  Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.
Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie  promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei  loro confronti,
essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell’accettazione del relativo incarico.
L’arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.
La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l’oggetto della controversia.
L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto  determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell’arbitrato tra le  parti.
Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere  approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza  qualificata di almeno i due terzi dei soci.
I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.
Art. 38– Disposizioni finali
(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità.
Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore  all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due  punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in  sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti  rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale,  dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente  maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e  lo sviluppo della cooperazione.
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve  indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di  una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e  lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di  fatto osservati.
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